Emergenza cenere: ordinanza conferimento cenere e limiti velocita'
ORDINANZA N. 5 del 7 marzo 2021
IL SINDACO
Considerato che l’attività stromboliana dell’Etna ha prodotto in data odierna la caduta di cenere vulcanica che si aggiunge a quella depositata lo scorso 28 febbraio;
considerato che la cenere ha ricoperto con uno spesso strato di materiale tutte le strade del territorio comunale creando condizioni di rischio relativo alla possibilità di incidenti e alla produzione di polveri;
Vista l’Ordinanza del Sindaco Metropolitano n. 1 del 24 febbraio 2021
Vista la propria Ordinanza n. 3 del 28 febbraio 2021;
Ritenuto:
- di confermare e integrare le limitazioni della velocità di circolazione degli automezzi già introdotta dalla sopra citata ordinanza;
- di disciplinare le operazioni di raccolta e stoccaggio della sabbia vulcanica da parte dei cittadini;
Visti gli artt. 5 (comma 3) - 6 - 7 - 158 - del Codice della Strada e il relativo Regolamento d’attuazione;
Sentito il parere del Comandante della P.M.;
Ordina
che in tutte le strade del territorio comunale, fino alla cessazione dell’attività vulcanica che determina la ricaduta di cenere e al ripristino delle condizioni preesistenti, ovvero all’eliminazione della cenere vulcanica:
è istituito il limite di velocità di 30 Km/h per gli autoveicoli circolanti;
è vietata la circolazione dei mezzi a due ruote;
che in ogni caso tutti gli automezzi dovranno tenere una velocità, anche inferiore a quelle prescritte al precedente punto 1), tale da evitare tamponamenti e altre situazioni di pericolo;
che la sabbia vulcanica raccolta dai cittadini nelle proprie abitazioni e spazi privati sarà prelevata dalla ditta addetta alla raccolta dei rifiuti nelle giornate di mercoledì e venerdì;
che i cittadini potranno depositare la sabbia raccolta in sacchetti trasparenti da riporre in prossimità dell’abitazione dalle ore 21,00 dei giorni precedenti fino alle ore 6,00 di mercoledì e venerdì;
che è assolutamente vietato depositare la sabbia vulcanica nei cassonetti della nettezza urbana;
che la sabbia vulcanica di cui ai precedenti punti 3) e 4), assimilabile a codice C.E.R. 170504, sarà depositata provvisoriamente presso l’area pavimentata a verde attrezzato sita nella frazione di Archi in Via Alizzi;
che nel medesimo sito sarà depositata provvisoriamente, in area separata da quella di cui al punto precedente, la sabbia vulcanica raccolta nelle strade e spazi pubblici, assimilabile codice C.E.R. 200303.
Il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza sindacale, nonché di adottare i provvedimenti del caso, qualora ne ravvisassero la necessità, per impedire il verificarsi di situazioni contingenti di pericolo non espressamente previste.
I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni e l’Amministrazione non risponderà per eventuali danni derivanti dall’inosservanza della presente.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per il tempo prescritto dalla legge;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla data di pubblicazione (Legge n. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; ai sensi dell’art. 37 del Codice della strada è ammesso ricorso al Ministro dei LL.PP.
Il Comando di P.M. è incaricato di consegnare copia della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Riposto e al Distaccamento dei VV.FF.
Riposto, 7 Marzo 2021