Prevenzione incendi
IL SINDACO
Premesso che nella stagione estiva è più alto il pericolo di incendi nelle aree arborate, cespugliate e, in particolare, nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
considerato che l’abbandono e l’incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
ritenuta la necessità:
- di disporre l’effettuazione di interventi di prevenzione, predisponendo per tempo misure atte a prevenire l’insorgere e diffondersi degli incendi;
- di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;
visto il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento e alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.;
visto il comma 2 dell’art. 34 della L.R. n. 16/96 e l’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano Il periodo a rischio di incendi nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.
vista la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;
vista la Legge regionale 6 aprile 1996, n.16;
visto l'art.34 della Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
vista la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
vista la Legge regionale 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;
visto il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “ Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;
visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
visto il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;
visto il “Regolamento per la prevenzione degli incendi e per i fuochi controllati nelle attività agricole (ai sensi dell’art. 40 L.R. n° 16 del 6 aprile 1996)”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 20 maggio 2021;
constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi di aree arborate, cespugliate e terreni incolti, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, come peraltro confermato dal Regolamento comunale sopra citato, è quello compreso fra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno;
atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 nel testo vigente, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
- Divieti
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, in prossimità di aree arborate, terreni cespugliati o incolti, aree agricole ricadenti all’interno del territorio comunale, è fatto tassativo divieto:
- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio, fatta salva la deroga di cui all’art. 5 comma 6, del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. 23/2021, o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree cespugliate o arborate insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciciana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con zone cespugliate o arborate su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di cui al numero 1), il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
In tutto il territorio comunale,
- a) a tutti i proprietari e conduttori di terreni incolti, gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere, entro il termine perentorio del 26 giugno 2022:
- ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, e alla eliminazione di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio garantendo per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, la permanenza di tali condizioni;
- ad eliminare la sterpaglia e la vegetazione secca presenti in prossimità di strade pubbliche e private nonché di fabbricati e/o impianti, di lotti interclusi e di confini di proprietà. per una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:
- non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;
- b) alle aziende e stabilimenti industriali di provvedere, oltre alle opere di diserbo previste al punto 1), a mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, canali, alvei di corsi d’acqua, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientale e d’interconnessione tra gli stabilimenti;
- c) ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante per un raggio non inferiore a m. 200,00;
6) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
7) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
8) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva in danno dei proprietari.
I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza
Nel caso di violazione delle disposizioni dell’art. 29 del Codice della Strada 30 Aprile 1992 n. 285, per cui “i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 del suddetto articolo.
9) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006;
RICORDA
- che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata agli organi competenti tra cui Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115, Corpo Forestale Regione Siciliana tel. 1515, Comando Polizia Locale tel. 095/937085,
DISPONE
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, resa nota mediante manifesti, inserita nel sito ufficiale del Comune, pubblicizzata attraverso gli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.
- che la presente Ordinanza venga tramessa per quanto di competenza, a:
- Comando Polizia Municipale
- Giunta Comunale
- Servizi dell’Ente
- Città metropolitana di Catania
- Comando Stazione Carabinieri di Riposto
- Comando Guardia di Finanza Riposto
- Ufficio circondariale marittimo di Riposto
- Distaccamento forestale di Giarre
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Riposto
- Direzione Provinciale ANAS
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile attive sul territorio comunale
- che la presente Ordinanza venga tramessa per conoscenza a:
- Presidenza Giunta Regione Sicilia
- Dipartimento regionale protezione civile
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania;
- Questura di Catania
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".